REGOLAMENTO DEL THINK TANK INTERIMPRESA

Art. 1
Composizione e nomina

Il Comitato Scientifico è composto da persone di riconosciuta competenza nominati dal Consiglio di INTERIMPRESA, per un massimo di 4 persone. Il Comitato Scientifico ha la facoltà di cooptare ulteriori componenti fino ad un massimo di tre, per un totale di 7 persone.

Art. 2
Durata
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per un periodo stabilito dal Consiglio e comunque non oltre il termine del mandato dello Stesso, salvo sopravvenuta revoca da parte del Consiglio o dimissioni. In ogni caso i componenti sono rieleggibili.

Art. 3
Presidente e Vice-Presidente
Il Comitato Scientifico designa tra i suoi componenti il proprio Presidente e un Vice Presidente Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario. Il Comitato Scientifico è convocato dal Suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di INTERIMPRESA. Il Comitato Scientifico si riunisce comunque in tempo utile per la definizione di un piano di attività annuale.

Art. 4
Segretario
Il Comitato Scientifico nomina, anche fuori dal proprio ambito, un Segretario.

Art. 5
Compiti del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico collabora alla definizione del piano di attività annuale ed esamina le proposte portate alla sua attenzione dalla riunione mensile (i tavoli), concorrendo ad impostare, per i principali incarichi, la metodologia di ricerca e di attuazione e collaborandovi attivamente mediante la valutazione e il controllo delle fasi di lavoro, collegialmente o nominando un proprio componente. Il Comitato Scientifico valuta gli studi principali destinati alle PMI o anche al fine della loro pubblicazione su mezzi telematici o editoriali.

I soli temi che il Comitato Scientifico deve prendere in considerazione sono:

- azioni di sviluppo di sinergie a favore delle PMI dell’area mediterranea con il solo riferimento alla internazionalizzazione ed allo sviluppo commerciale dell’area;
- sviluppo economico del settore agroalimentare (vedi bio agricoltura ad esempio) e fondiario dell’area;
- sviluppo finanziario e del credito fra enti del settore nell’area attraverso collaborazioni bancarie;
- rafforzamento dei legami accademici fra le università con particolare riguardo a temi di ricerca scientifica economica e finanziaria, anche attraverso la sottoscrizione fra Università di protocolli di cooperazione accademica come previsto dalla “Dichiarazione di Catania”;
- la consulenza e la partecipazione di membri del Comitato Scientifico ai gruppi GEIE (Gruppo Europeo d’Interesse Economico) per la rappresentanza nei confronti di terzi e la collaborazione finalizzata all’ottenimento di finanziamenti comunitari.

Art. 6
Gratuità dell'incarico
I componenti del Comitato Scientifico prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art.7
Regolamento del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico ha la facoltà di redigere proprie disposizioni di funzionamento per definire quanto non previsto dal presente regolamento.